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Sez. 1, Sentenza n. 2524 del 11/03/1987 (Rv. 451677 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - ATTRIBUZIONE AD UN CONTRATTO DI GIUNZIONE ESECUTIVA DI ALTRO - AMMISSIBILITÀ - PARTE DEL PRIMO CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DELLA DENUNCIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI COL SECONDO CONTRATTO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451677-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - ATTRIBUZIONE AD UN CONTRATTO DI GIUNZIONE ESECUTIVA DI ALTRO - AMMISSIBILITÀ - PARTE DEL PRIMO CONTRATTO - LEGITTIMAZIONE DELLA DENUNCIA DEGLI OBBLIGHI ASSUNTI COL SECONDO CONTRATTO - SUSSISTENZA.*

Il collegamento fra due distinti contratti può essere attuato dai contraenti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, anche assegnando al contratto, successivamente stipulato con un terzo da uno dei contraenti del primo negozio, una funzione esecutiva di questo, nel senso cioè che solo l'adempimento di tale rapporto successivo sia idoneo a comportare l'adempimento del rapporto originario. In presenza di un siffatto collegamento, deve riconoscersi anche alla parte del primo contratto, rimasta estranea alla stipulazione del secondo, la legittimazione ad agire per denunciarne l'inadempimento agli obblighi assunti con detto secondo contratto. (nella specie, in Sede di vendita dell'intero pacchetto azionario di una società, si faceva carico all'acquirente di trasferire un terreno della società ad un terzo, affinché il medesimo acquirente, previo appalto conferito da detto terzo, provvedesse a costruire sul fondo una palazzina da consegnare a persona che il venditore avrebbe indicato - i giudici del merito avevano negato al venditore delle azioni la legittimazione a denunciare l'inadempimento del contratto di appalto. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha cassato con rinvio tale statuizione, per un riesame in ordine all'eventuale collegamento fra i distinti contratti, idoneo, ove sussistente, a conferire quella legittimazione). (V 6586/84, mass n 438138; (V 4350/84, mass n 436252).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)