Sez. 2, Sentenza n. 6586 del 15/12/1984 (Rv. 438138 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI RECIPROCI - IDENTITÀ DEI RELATIVI SOGGETTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE AD UN COSTRUTTORE EFFETTUATO CON SCRITTURA PRIVATA DI PROMESSA DI VENDITA E POI CON ATTO PUBBLICO INTERVENUTO TRA SOGGETTI PARZIALMENTE DIVERSI ED AL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DAL COSTRUTTORE AL PROPRIETARIO DELL'AREA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DEL COSTRUENDO FABBRICATO.*
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTI COLLEGATI - RAPPORTI RECIPROCI - IDENTITÀ DEI RELATIVI SOGGETTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVE AL TRASFERIMENTO DI UN'AREA FABBRICABILE AD UN COSTRUTTORE EFFETTUATO CON SCRITTURA PRIVATA DI PROMESSA DI VENDITA E POI CON ATTO PUBBLICO INTERVENUTO TRA SOGGETTI PARZIALMENTE DIVERSI ED AL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DAL COSTRUTTORE AL PROPRIETARIO DELL'AREA DELLE UNITÀ IMMOBILIARI DEL COSTRUENDO FABBRICATO.*
Le parti, nell'Esercizio della loro autonomia negoziale, possono dar vita, contestualmente o non, a diversi e distinti contratti i quali, pur caratterizzandosi ciascuno in funzione della propria causa e conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale - alla cui disciplina rimangono rispettivamente sottoposti -, vengano tuttavia concepiti e voluti come funzionalmente e teleologicamente collegati tra loro e posti in rapporto di reciproca interdipendenza, così che le vicende dell'uno debbano ripercuotersi sull'altro condizionandone la validità e l'efficacia. A tal fine non è neppure necessario che i soggetti siano i medesimi in ciascuno dei negozi collegati. (nella specie la C.S. ha annullato la decisione del merito che, in relazione al trasferimento di un'area fabbricabile ad un costruttore, effettuato dapprima con scrittura privata di promessa di vendita e poi con atto pubblico intervenuto tra soggetti parzialmente diversi, ed al successivo trasferimento, da parte del costruttore al proprietario di detta area, delle unità immobiliari che sarebbero state realizzate nel costruendo fabbricato, aveva escluso la sussistenza di contratti collegati). (V 2520/83, mass n 427384; (V 4291/81, mass n 414974; (Conf 1641/84, mass n 433717; (Conf 4350/84, mass n 436252; (Conf 6864/83, mass n 431526; (Conf 3057/75, mass n 377149; (Conf 1358/70, mass n 347088; (Conf 1019/70, mass n 346549, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)