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Sez. 3, Sentenza n. 2916 del 28/07/1975 (Rv. 376971 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO OGGETTO DEL CONTRATTO AGRARIO E FONDO DA ALIENARE - MANCANZA DI COINCIDENZA - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1975-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376971-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - FONDO OGGETTO DEL CONTRATTO AGRARIO E FONDO DA ALIENARE - MANCANZA DI COINCIDENZA - DIRITTO DI PRELAZIONE - SUSSISTENZA - LIMITI.*

In tema di prelazione e di riscatto ex art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590, la Mancanza di coincidenza tra il fondo oggetto del contratto agrario ed il fondo che il proprietario intende alienare o concedere in enfiteusi (nella specie, il fondo oggetto del contratto di affitto costituiva solo una parte del fondo coltivato) non puo fare escludere il diritto del coltivatore alla prelazione e, per la ipotesi di alienazione effettuata ad insaputa dello stesso, al riscatto; limitatamente, pero, al fondo condotto in base al contratto agrario. (V 1862/74, mass n 370081; 126/74, mass n 367964; (V 2204/73, mass n 365438).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)