Sez. 3, Sentenza n. 2204 del 27/07/1973 (Rv. 365438 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO COLTIVATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - DIRITTO DI PRELAZIONE - ALIENAZIONE DEL FONDO COLTIVATO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE.*
Il diritto di riscatto spettante all'affittuario coltivatore diretto in base all'articolo 3 della legge 26 maggio 1965 n 590 non puo essere frustrato per il fatto che al fondo oggetto di tale riscatto sia stato alienato unitamente ad altri beni. In tal caso, se sia stato pattuito un corrispettivo unitario per il complesso dei beni venduti, il prezzo di quelli su cui deve essere esercitata la prelazione o il riscatto puo essere proporzionalmente determinato.*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)