Sez. 3, Sentenza n. 13282 del 16/12/1992 (Rv. 480031 - 01)
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto | Domanda relativa - Accoglibilità - Limiti - Alienazione a terzi del bene promesso - Trascrizione della domanda di esecuzione specifica anteriormente alla vendita - Effetti - Prevalenza della domanda sulla vendita.
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto
L'art. 2932 cod. civ. consente l'emanazione di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso soltanto "qualora sia possibile" onde la domanda di esecuzione specifica, ancorché la relativa trascrizione ai sensi dell'art. 2652 n. 2 cod. civ. non costituisca condizione per la pronuncia della sentenza costitutiva, trova un limite nell'alienazione a terzi del bene promesso - il cui onere probatorio spetta a chi si oppone alla domanda - salvo che detta domanda sia stata trascritta anteriormente alla vendita, atteso che i suoi effetti prevalgono su quelli degli atti di disposizione del proprietario trascritti successivamente, e viene conseguentemente meno l'impossibilità giuridica derivante dall'alienazione a terzi del bene medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)