Sez. 2, Sentenza n. 42 del 05/01/1998 (Rv. 511331 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Pendenza del giudizio - Alienazione del medesimo bene immobile ad un terzo da parte del promittente venditore - Accoglimento della domanda - Condizioni - Anteriore trascrizione della domanda da parte del promittente compratore - Necessità - Onere probatorio.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Se durante il giudizio instaurato dal promissario compratore di un bene immobile per l'adempimento in forma specifica, il promittente venditore lo aliena ad un terzo, l'accoglimento della domanda è giuridicamente impossibile (art. 2932 cod. civ.) se l'attore non prova (art. 2697 cod. civ.) di aver anteriormente trascritto la sua domanda (art. 2652, n. 2 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)