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Sez. 2, Sentenza n. 1155 del 29/01/2002 (Rv. 551951 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI | Trascrizione della domanda giudiziale nelle ipotesi di cui agli artt. 2652 e 2690 cod. civ. - Accoglimento della domanda - Retroazione degli effetti della sentenza al momento dell'adempimento della trascrizione - Opponibilità ai terzi acquirenti del diritto controverso o di diritti in base ad atto trascritto in pendenza del giudizio - Sussistenza - Mancata partecipazione al giudizio dei terzi interessati - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551951-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - DOMANDE GIUDIZIALI

La trascrizione della domanda giudiziale nei casi in cui è prevista dalla legge si ricollega al principio fissato dall'art 111 cod. proc. civ. che disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso e, mirando a risolvere un conflitto di diritto sostanziale tra più acquirenti dallo stesso dante causa, consente all'attore, che esercita una pretesa avente ad oggetto un diritto immobiliare, di rendere opponibile la sentenza anche a coloro che siano divenuti successori a titolo particolare del convenuto nelle more del giudizio. Pertanto gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della domanda giudiziale ed è irrilevante il fatto che gli stessi abbiano o meno partecipato al giudizio de quo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2690, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)