Sez. 3, Sentenza n. 889 del 05/05/1967 (Rv. 327077 - 01)
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO - TERMINE DI GRAZIA - ADEMPIMENTO TARDIVO - ECCEZIONALITA.*
LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - MOROSITA - REGIME VINCOLISTICO - TERMINE DI GRAZIA - ADEMPIMENTO TARDIVO - ECCEZIONALITA.*
L'attribuzione al giudice, fatta con l'art 37 della legge 23 maggio 1950, n 253, del potere discrezionale di concedere al locatario un cosiddetto 'termine di graziĆ per purgare la mora, in caso di condanna al rilascio di un immobile locato ad uso di abitazione, non ha reso inapplicabile in materia il disposto dell'art 1453, ultimo comma, cod civ, nel senso di rendere in ogni caso sanabile la mora anche dopo la proposizione della domanda di risoluzione del contratto, essendo il tardivo adempimento consentito soltanto in via eccezionale, qualora il giudice, valutate tutte le circostanze, ritenga meritevole il debitore di tale beneficio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)