Sez. 1, Sentenza n. 34136 del 13/06/2014 Cc. (dep. 01/08/2014) Rv. 261202 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 12 sexies, D.L. n. 356 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Presunzione di illegittima acquisizione - Ragionevolezza temporale - Criterio di determinazione.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, la presunzione di illegittima acquisizione dei beni per il valore sproporzionato degli stessi rispetto alla possibilità economica del destinatario della misura deve essere valutata, qualora si ritenga di doverne circoscrivere l'operatività in un ambito di ragionevolezza temporale avendo riguardo non tanto al momento formale dell'acquisto, quanto al momento in cui il bene viene pagato o, se significativamente incrementato nel suo valore grazie a successivi conferimenti di denaro, al momento in cui detti incrementi di valore sono realizzati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)