Sez. 4, Sentenza n. 35707 del 07/05/2013 Cc. (dep. 28/08/2013) Rv. 256882 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Confiscabilità di beni di valore sproporzionato rispetto alle capacità reddituali dell'imputato - Presunzione di sproporzione - Criterio di ragionevolezza temporale - Necessità - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ
In tema di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di immobili acquistati in epoca assai risalente rispetto al "tempus commissi delicti" ma ristrutturati ed immessi nel circuito alberghiero nel corso degli anni successivi con investimenti risultati non giustificati dai redditi dichiarati).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)