Sez. L, Sentenza n. 2492 del 15/06/1977 (Rv. 386204 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER FINE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE - APPLICABILITA - FINE DEL LAVORO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - COMUNICAZIONE SCRITTA - SUFFICIENZA - PROCEDURA CONCILIATIVA - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - DISCIPLINA EX ART 11 DELLA LEGGE N 604 DEL 1966 - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - INAPPLICABILITA - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER FINE DEL LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE - APPLICABILITA - FINE DEL LAVORO - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITA - COMUNICAZIONE SCRITTA - SUFFICIENZA - PROCEDURA CONCILIATIVA - ESCLUSIONE - CONTROLLO DEL GIUDICE - PRECLUSIONE.*
L'art 11 della legge n 604 del 1966 non esclude dall'ambito di applicazione di detta legge tutti i licenziamenti collettivi, ma solo quelli effettuati per riduzione di personale, che hanno una propria disciplina nell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950, recepito nell'ordinamento giuridico con il DPR 14 luglio 1960, n 1019. Tale accordo, tuttavia, esclude espressamente dalla propria regolamentazione i licenziamenti collettivi per fine lavoro nelle costruzioni edilizie (art 5), il che conferma che la fine dei lavori in tali costruzioni puo costituire un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art 1 della legge predetta: a tal fine e sufficiente che il licenziamento sia comunicato per iscritto, senza alcun Obbligo di seguire la procedura conciliativa prevista nell'accordo interconfederale, restando escluso che il giudice possa esercitare su tali licenziamenti lo stesso controllo che gli e consentito sui licenziamenti individuali. (V 1342/75, mass n 374869; (V 3582/74, mass n 372098).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 5, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)