Sez. L, Sentenza n. 3582 del 12/11/1974 (Rv. 372098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INCLUSIONE NELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - CONDIZIONI - LICENZIAMENTI PER FINE LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI - INCLUSIONE NELLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 604 DEL 1966 - CONDIZIONI - LICENZIAMENTI PER FINE LAVORO NELLE COSTRUZIONI EDILIZIE - INCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
L'art 11 della legge 15 luglio 1966, n 604, non esclude dall'ambito di applicazione della legge tutti i licenziamenti collettivi, ma soltanto quelli effettuati per riduzione di personale, che hanno una propria disciplina nell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950 recepito nell'ordinamento giuridico con il DPR 14 luglio 1960, n 1019. Dalla regolamentazione prevista dal citato accordo interconfederale sono espressamente esclusi (art 5) i licenziamenti per fine lavoro nelle costruzioni edilizie, il che conferma che tali licenziamenti non possono avere una disciplina diversa da quella prevista dalla citata legge n 604 del 1966, in base alla quale la fine del lavoro per le suddette costruzioni puo costituire un giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art 1 della stessa legge, sempre che il licenziamento sia comunicato per iscritto.*
Riferimenti normativi: DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)