Sez. L, Sentenza n. 1342 del 10/04/1975 (Rv. 374869 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1950 - IMPRESE EDILI - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - PROCEDURA CONCILIATIVA DELL'ACCORDO - OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - ACCORDO INTERCONFEDERALE DEL 1950 - IMPRESE EDILI - INAPPLICABILITA - CONSEGUENZE - PROCEDURA CONCILIATIVA DELL'ACCORDO - OSSERVANZA - ESCLUSIONE.*
L'art 5 dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1950, sui licenziamenti per riduzione del personale, col dichiarare inapplicabili, fra l'altro, ai licenziamenti per fine lavoro nelle costruzioni edili le norme dell'accordo stesso, non ha inteso assoggettare, sic et simpliciter, i primi al controllo che il giudice puo esercitare sui licenziamenti individuali, ma va interpretato nel senso che le imprese edili, allorche ritengano di dover adottare quel tipo di licenziamenti, possono farlo de plano, senza dover seguire la procedura conciliativa prevista dall'accordo.*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 5, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)