Sez. 3, Ordinanza n. 4863 del 29/03/2003 (Rv. 561613 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Incompetenza - Rilievo d'ufficio - Art. 38, primo comma, cod. proc. civ. - Regolamento di competenza d'ufficio sollevato dopo la prima udienza di trattazione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Anche ai fini della richiesta di regolamento di competenza d'ufficio valgono le regole poste dall'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., sicché il giudice dinanzi al quale la causa viene riassunta a seguito di declaratoria di incompetenza deve richiedere il regolamento di competenza entro i limiti temporali fissati dalla menzionata disposizione e, cioè, non oltre la prima udienza di trattazione o, per lo meno, entro tali limiti deve riservarsi di richiederlo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)