Sez. 2, Sentenza n. 5396 del 02/06/1999 (Rv. 526978 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE | Incompetenza - Rilievo d'ufficio - Art.38 nuovo testo cod. proc. civ. - Regolamento di competenza d'ufficio sollevato con ordinanza riservata dopo la terza udienza di trattazione - Inammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 38 cod. proc. civ. nel testo novellato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990 n.353, l'incompetenza per materia può essere rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza di trattazione e pertanto è inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio con ordinanza riservata dopo la terza udienza di trattazione con il quale venga sollevata la questione anzidetta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)