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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13030 del 10/06/2014 (Rv. 631304 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA | Art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica operata dall'art. 45 della legge n. 69 del 2009 - Termine per il rilievo d'ufficio - Individuazione - Omesso tempestivo rilievo ad opera della corte di appello erroneamente adita - Declaratoria in sentenza - Esclusione - Perdita di un grado di giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631304-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER MATERIA

In tema di competenza, l'art. 38, primo comma, cod. proc. civ., nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla modifica operata dall'art. 45, secondo comma, della legge 18 giugno 2009, n. 69, nel consentire il rilievo dell'incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, preclude alla corte di appello - erroneamente adita per la determinazione della giusta indennità, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, dal proprietario di un terreno edificabile di cui sia stata disposta l'occupazione annuale ai fini di ricerca archeologica - di dichiarare, direttamente in sentenza (nella specie, resa ad oltre sette anni dalla instaurazione del giudizio e senza aver preventivamente prospettato la questione alle parti), la propria incompetenza per materia in favore del tribunale, dovendo essa ritenersi investita definitivamente della cognizione della controversia. Né ha valore che, per effetto del mancato tempestivo rilievo, la causa si svolga in un unico grado di merito, atteso che, da un lato, le parti, con il loro comportamento, hanno implicitamente accettato tale conseguenza mentre, dall'altro, il principio del doppio grado di giudizio non gode di garanzia costituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 2, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 85

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)