Sez. L, Sentenza n. 3380 del 16/05/1983 (Rv. 428280 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISPONIBILITÀ DEL RELATIVO CREDITO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - UNICITÀ DEL CREDITO - CONFIGURABILITÀ - RICHIESTA RELATIVA AD UNA FRAZIONE DI ESSO - ESTENSIONE IMPLICITA A TUTTE LE SUE COMPONENTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITÀ - DISPONIBILITÀ DEL RELATIVO CREDITO - CONDIZIONI - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - DECORRENZA - UNICITÀ DEL CREDITO - CONFIGURABILITÀ - RICHIESTA RELATIVA AD UNA FRAZIONE DI ESSO - ESTENSIONE IMPLICITA A TUTTE LE SUE COMPONENTI - ESCLUSIONE.*
Il credito avente ad oggetto l'indennità di anzianità, anche se previsto da norme di legge inderogabili, è - una volta maturato - disponibile e soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro. L'unicità di tale credito, nonostante la diversità delle componenti che concorrono a formarne la base di calcolo, non comporta che qualsiasi richiesta relativa ad una frazione di esso debba ritenersi estesa a tutte le sue componenti (con conseguente impossibilità di una prescrizione parziale del credito stesso), ostandovi l'incontestabile facoltà del creditore di azionare il suo diritto in tutto o in parte, secondo il suo insindacabile apprezzamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)