Sez. 1, Sentenza n. 11334 del 15/11/1997 (Rv. 509949 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Successione universale ad una diversa società parte del giudizio di appello - Onere della prova in caso di contestazione della legittimazione - Distribuzione - A carico della ricoverante.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
In tema di ricorso per cassazione, in caso di contestazione della legittimazione, per essere stata parte nel giudizio d'appello una diversa società, è onere della ricorrente provare, con la produzione dei documenti previsti dall'art. 372 cod. proc. civ., che si è verificata una successione a titolo universale alla precedente società. In mancanza di tale prova il ricorso è inammissibile.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)