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Sez. 1, Sentenza n. 11334 del 15/11/1997 (Rv. 509949 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Successione universale ad una diversa società parte del giudizio di appello - Onere della prova in caso di contestazione della legittimazione - Distribuzione - A carico della ricoverante.
Stato
decisa il 1997-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509949-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA

In tema di ricorso per cassazione, in caso di contestazione della legittimazione, per essere stata parte nel giudizio d'appello una diversa società, è onere della ricorrente provare, con la produzione dei documenti previsti dall'art. 372 cod. proc. civ., che si è verificata una successione a titolo universale alla precedente società. In mancanza di tale prova il ricorso è inammissibile.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)