Sez. 3, Sentenza n. 2292 del 01/03/2000 (Rv. 534511 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA | Ricorso del successore del soccombente - Ammissibilità - Onere della prova della qualità a carico del ricorrente - Non contestazione della parte costituita - Liberazione dall'onere - Valutazione della Corte - Parte non costituita - Onere - Sussistenza - Mancata prova - Inammissibilità del ricorso.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA
Il successore nel diritto controverso, a titolo universale o particolare, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza emanata nei confronti del suo dante causa ed ha l'onere di documentare la sua qualità; qualora l'intimato siasi costituito è rimesso alla Corte valutare se l'avvenuta successione sia stata riconosciuta dall'intimato, espressamente o implicitamente, e se il ricorrente possa ritenersi dispensato da quell'onere; nel caso di contestazione o mancata costituzione dell'intimato, l'onere di documentazione deve essere assolto, a pena di inammissibilità, dall'interessato, la mancata costituzione non dando luogo a implicito riconoscimento della legittimazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)