Sez. 1, Sentenza n. 12909 del 18/12/1995 (Rv. 495125 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE | Qualità di successore a titolo particolare del medesimo nella posizione del debitore originario - Esclusione - Limiti - Legittimazione dell'assuntore, che non ha partecipato al grado precedente di giudizio, a produrre ricorso per cassazione - Insussistenza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - ASSUNTORE
La legittimazione al ricorso per cassazione di un soggetto che non ha partecipato al grado precedente del giudizio può essere riconosciuta soltanto se egli sia un successore, a titolo universale o particolare, nel diritto controverso. Non possiede la qualità di successore a titolo particolare l'assuntore del concordato (nella specie, con il quale si era conclusa la procedura di amministrazione straordinaria) che subentri nelle singole posizioni debitorie senza la contestuale liberazione del debitore originario, atteso che egli non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, ma gli si affianca in veste di garante e di coobbligato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 214, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 214, Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 art. 1 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)