Sez. L, Sentenza n. 161 del 14/01/1989 (Rv. 461385 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONI - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI RATEI DI PENSIONE DI NON RILEVANTE IMPORTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE MEDESIMO - CRITERIO PRESUNTIVO - APPLICABILITÀ - PORTATA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONI - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITORE DI RATEI DI PENSIONE DI NON RILEVANTE IMPORTO - RISARCIMENTO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. - ONERE PROBATORIO DEL CREDITORE MEDESIMO - CRITERIO PRESUNTIVO - APPLICABILITÀ - PORTATA.*
Ai fini dell'attribuzione del risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., il creditore di ratei di pensione di non rilevante importo non è tenuto ad un particolare Onere di allegazione o dimostrazione, giacché, rientrando nella categoria del modesto consumatore, può avvalersi del criterio presuntivo secondo cui le prestazioni pensionistiche sarebbero state utilizzate per il soddisfacimento degli ordinari bisogni di vita, sicché il pregiudizio della svalutazione monetaria può essere determinato alla stregua del sopravvenuto aumento dei prezzi dei beni di consumo, salvo il ricorso al criterio equitativo in caso di ricorrenza di divergenti circostanze specifiche. (V 1994/88, mass n 457869; (V 2368/86, mass n 445493).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)