Sez. U, Sentenza n. 5299 del 01/12/1989 (Rv. 464448 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - PAGAMENTO TARDIVO - DIRITTO DELL'ASSICURATO AGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 1224 PRIMO COMMA COD. CIV. DALLA DATA DI COSTITUZIONE IN MORA - SUSSISTENZA - LIMITI - RICONOSCIMENTO A DETTO ASSICURATO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. MEDIANTE RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CREDITO PREVIDENZIALE - DETRAZIONE DEI CORRISPOSTI INTERESSI DAL RISARCIMENTO QUANTIFICATO CON L'ANZIDETTO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - PAGAMENTO TARDIVO - DIRITTO DELL'ASSICURATO AGLI INTERESSI LEGALI EX ART. 1224 PRIMO COMMA COD. CIV. DALLA DATA DI COSTITUZIONE IN MORA - SUSSISTENZA - LIMITI - RICONOSCIMENTO A DETTO ASSICURATO DEL MAGGIOR DANNO EX ART. 1224, SECONDO COMMA, COD. CIV. MEDIANTE RIVALUTAZIONE MONETARIA DEL CREDITO PREVIDENZIALE - DETRAZIONE DEI CORRISPOSTI INTERESSI DAL RISARCIMENTO QUANTIFICATO CON L'ANZIDETTO - OBBLIGATORIETÀ - FATTISPECIE RELATIVA A PENSIONE CORRISPOSTA DALL'INPS.*
Con riguardo a credito pecuniario di natura previdenziale, che venga pagato in ritardo dall'ente debitore, deve riconoscersi allo assicurato il diritto di ottenere, a partire dalla data di Costituzione di mora (nella specie, in relazione a pensione corrisposta dall'i.N.P.S., data del provvedimento di rigetto della domanda amministrativa dell'assicurato, o, in caso di silenzio dello ente, scadenza del centoventesimo giorno dalla presentazione di detta domanda), gli interessi moratori al tasso legale del 5 per cento, quale risarcimento minimo e forfettizzato, fissato dall'art. 1224 primo comma cod. civ. indipendentemente da qualsiasi prova circa il danno. Peraltro, qualora detto creditore, anche alla stregua della sua qualità di pensionato e della non rilevante entità del credito, deduca e dimostri la sua appartenenza alla categoria dei "modesti consumatori", al fine di conseguire, a norma dell'art. 1224 secondo comma cod. civ., il risarcimento del maggior danno derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo della mora, e tale risarcimento gli venga accordato con il sistema della rivalutazione del credito previdenziale in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l'intera area del danno, fino al momento della sua liquidazione, e non può essere cumulato con i menzionati interessi, i quali, pertanto, se già attribuiti o corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento quantificato con l'anzidetto sistema (ferma poi restando la spettanza degli interessi legali a partire dal giorno della pronuncia giudiziale di liquidazione del danno fino al giorno dell'effettivo soddisfacimento del creditore). (Conf 260/88, mass n 456839; (contra 161/89, mass n 461385; (contra 6526/88, mass n 460851; (contra 5135/88, mass n 459891; (contra 1607/87, mass n 451019).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)