Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 11456 del 25/05/2011 (Rv. 618088 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti comunitari non residenti - Rimborso del tributo - Domanda - Termine - Natura perentoria - Questione interpretativa - Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, va rimessa in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la questione interpretativa se il termine di sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile, previsto, per la presentazione della domanda di rimborso dell'imposta da parte dei soggetti passivi non residenti all'interno del paese, dall'art. 7, paragrafo 1, primo comma, ultimo periodo, dell'ottava direttiva del Consiglio del 6 dicembre 1979, n. 79/1072/CEE, abbia carattere perentorio, sia cioè stabilito a pena di decadenza dal diritto al rimborso
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982 art. 1, Direttive del Consiglio CEE 06/12/1979 num. 1072 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)