Sez. 5, Sentenza n. 5559 del 15/03/2005 (Rv. 580523 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Istanza - Termine - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborso dell'IVA a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità economica europea, senza stabile organizzazione in Italia, ex art. 38 ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il termine per la presentazione della domanda di rimborso, indicato nel D.M. 20 maggio 1982 - al quale il sesto comma del citato art. 38 ter rinvia per la fissazione delle modalità e dei termini relativi all'esecuzione dei rimborsi -, è posto a pena di decadenza. Infatti, la Direttiva CEE 1072/79, che all'art. 7, comma primo, ha stabilito che la domanda deve essere presentata <<al Servizio competente entro i sei mesi successivi allo scadere dell'anno civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile>>, ha un contenuto precettivo dettagliato e preciso e ad esso gli Stati membri sono tenuti a conformarsi senza che, in sede interpretativa, sia possibile escludere la perentorietà di quel termine.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)