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Sez. 5, Sentenza n. 7181 del 25/03/2009 (Rv. 607596 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti comunitari non residenti - Rimborso ex art. 38 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 - Domanda - Termine previsto dal d.m. 20 maggio 1982 - Natura perentoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Termine perentorio ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.
Stato
decisa il 2009-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607596-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema di IVA e con riguardo al rimborso dell'imposta, ex art. 38-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, a soggetto domiciliato o residente negli Stati membri della Comunità Economica Europea, e privo di stabile organizzazione in Italia, il termine per la proposizione dell'istanza di rimborso, previsto dall'art. 1, secondo comma, del d.m. 20 maggio 1982 (al quale rinvia il sesto comma del citato art. 38-ter), non è stabilito a pena di decadenza, non avendogli il legislatore attribuito espressamente carattere perentorio, conformemente ai principi della Direttiva CEE 1072/79, e non sussistendo nell'ordinamento principi generali che limitino il diritto di proporre istanza di rimborso. Conseguentemente, in mancanza di specifiche disposizioni normative volte ad assicurare, attraverso la perentorietà, la certezza del rapporto tributario, si applica il termine perentorio biennale previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, norma residuale e di chiusura del sistema.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 ter CORTE COST., DM Finanze 20/05/1982 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)