Sez. 5, Sentenza n. 1465 del 21/01/2009 (Rv. 606467 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE | Costi e spese - Deducibilità - Condizioni - Inerenza all'attività d'impresa - Nozione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'inerenza all'attività di impresa delle singole spese e dei costi affrontati (elemento indispensabile per ottenerne la deduzione ex art. 75, comma terzo, del d.P.R. n. 918 del 1986), va interpretata come una relazione tra due concetti - la spesa (o il costo) e l'impresa - che implica un accostamento concettuale fra due circostanze, con la conseguenza che il costo (o la spesa) assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile, non tanto per la sua esplicita e diretta connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 916 art. 75 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)