diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8105 del 06/04/2006 (Rv. 588437 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Cause scindibili - Impugnazione incidentale tardiva proposta contro parte diversa dall'impugnante principale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588437-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

In presenza di cause scindibili, come ad esempio nell'eventualità in cui il danneggiato evochi in giudizio una pluralità di danneggiati e il giudice del merito accerti la loro concorrente responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento dannoso denunziato, è inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla parte contro la quale è stato formulato il ricorso principale nei riguardi di parte diversa dall'impugnante principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)