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Sez. 1, Sentenza n. 6521 del 24/04/2003 (Rv. 562453 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2003-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562453-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

L'impugnazione incidentale tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale è ammissibile solo ove si tratti di cause inscindibili o dipendenti ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., mentre è preclusa se proposta contro soggetti cui l'impugnazione sia stata notificata in cause scindibili "ex" art. 332 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)