Sez. 1, Sentenza n. 2961 del 20/10/1975 Ud. (dep. 05/03/1976) Rv. 132678 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - ESTREMI - SPECIFICA INFERMITA PSICHICA - NECESSITA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - ESTREMI - SPECIFICA INFERMITA PSICHICA - NECESSITA.*
La perizia psichiatrica puo essere disposta in dibattimento ai sensi dell'art 455 cod proc pen soltanto quando ricorrono sussistenti, fondati e gravi indizi, i quali rendono necessaria un'indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tali indizi, sia eziologici o anamnestici devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermita mentali. Non deve dunque trattarsi di mera abnormita del comportamento, ma d'un modo di agire sintomatico d'una specifica infermita psichica.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)