Sez. 1, Sentenza n. 1457 del 08/11/1977 Ud. (dep. 07/02/1978) Rv. 137864 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - INDIZI RELATIVI AD ANOMALIE DEL CARATTERE ED ALLA PERSONALITA - ESCLUSIONE - INFERMITA MENTALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - PERIZIA PSICHIATRICA - AMMISSIONE - POTERI DEL GIUDICE - MOTIVAZIONE - INDIZI RELATIVI AD ANOMALIE DEL CARATTERE ED ALLA PERSONALITA - ESCLUSIONE - INFERMITA MENTALE - AMMISSIBILITA.*
La perizia psichiatrica nel dibattimento puo essere disposta soltanto se risultino sussistenti fondati e gravi indizi i quali rendano necessaria una indagine sullo stato di mente dell'imputato. Tali indizi, siano eziologici o anamnestici, devono essere clinicamente rilevanti, ossia relativi a vere e proprie infermita mentali, non gia al carattere, alla personalita dell'imputato ed, in genere, alle sue qualita psichiche indipendenti da cause patologiche. (Conf mass n 136390; (Conf mass n 132678; (Conf mass n 132485; (Conf mass n 130928; (Conf mass n 129135; (V mass n 132680; (V mass n 132679).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)