Sez. 3, Sentenza n. 308 del 30/01/1976 (Rv. 378980 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OBBLIGO DI ESEGUIRE L'OPERA A REGOLA D'ARTE - CRITERI GENERALI DELLA TECNICA E CRITERI DERIVATI DAL CONTRATTO - RESPONSABILITA PER L'IMPERFEZIONE - DOLO O COLPA - NECESSITA - FATTO DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE - OBBLIGO DI ESEGUIRE L'OPERA A REGOLA D'ARTE - CRITERI GENERALI DELLA TECNICA E CRITERI DERIVATI DAL CONTRATTO - RESPONSABILITA PER L'IMPERFEZIONE - DOLO O COLPA - NECESSITA - FATTO DEL COMMITTENTE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo dell'appaltatore di eseguire a regola d'arte l'opera commissionatagli comporta non solo l'osservanza dei criteri generali della tecnica per quel dato tipo di lavoro, ma anche l'adozione di quei pregi di estetica e di Forma che siano stati presi in considerazione dal contratto, o che comunque siano desumibili dagli scopi cui l'opera e destinata. In entrambe le ipotesi, peraltro, la responsabilita dell'appaltatore per la imperfezione dell'opera va esclusa quando l'imperfezione medesima non possa ricollegarsi ad un suo comportamento doloso o colposo, ma derivi da errore del progetto fornito dal committente, con l'ordine di attuarlo, oppure da disposizione del committente stesso che non consenta all'appaltatore alcuna autonomia e discrezionalita. (V 1065/71, mass n 351100; (V 3809/68, mass n 337235; (V 658/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)