diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3093 del 19/05/1982 (Rv. 421026 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - STIPULAZIONE PER I PROPRI ADERENTI AD OPERA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421026-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - STIPULAZIONE PER I PROPRI ADERENTI AD OPERA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI - INAMMISSIBILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - ININFLUENZA.*

Il rapporto così detto di rappresentanza sindacale non legittima le associazioni che ne sono investite a stipulare per i propri aderenti rinunzie o transazioni, né siffatta legittimazione può desumersi dall'art. 411 cod. proc. civ. che, regolando le "conciliazioni in Sede sindacale", si riferisce semplicemente agli accordi che gli stessi lavoratori stipulano personalmente con l'assistenza dei Sindacati, assistenza che, garantendo, nella valutazione del legislatore, la parità di posizione delle parti e, quindi la libertà delle manifestazioni di volontà dei lavoratori, rende gli accordi validi ed inoppugnabili. (V 1253/82, mass n 419127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)