Sez. L, Sentenza n. 4408 del 13/05/1987 (Rv. 453138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - FUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI - TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI - CARATTERE ESCLUSIVO - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ACCORDO AZIENDALE A FINI TRANSATTIVI - CARATTERE VINCOLANTE PER I LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONCILIAZIONE SINDACALE EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - FUNZIONE DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI - TUTELA DEGLI INTERESSI COLLETTIVI - CARATTERE ESCLUSIVO - ATTI DISPOSITIVI DEI DIRITTI INDIVIDUALI DEI LAVORATORI - INAMMISSIBILITÀ - CONSEGUENZE - ACCORDO AZIENDALE A FINI TRANSATTIVI - CARATTERE VINCOLANTE PER I LAVORATORI - ESCLUSIONE - LIMITI - CONCILIAZIONE SINDACALE EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le associazioni sindacali hanno la funzione di rappresentanza di interessi collettivi e di assistenza, nel quadro degli stessi, nei confronti dei singoli associati, con conseguente esclusione di ogni potere di disposizione dei diritti di costoro che non sia stato oggetto di specifico mandato. Conseguentemente, in difetto di tale mandato, l'accordo sindacale intervenuto in Sede aziendale a fini transattivi non obbliga i lavoratori che non lo abbiano sottoscritto alle rinunzie in esso previste, né è assimilabile alle conciliazioni sindacali menzionate dall'art. 411 cod. proc. civ., il quale si riferisce (considerandoli vincolanti per i lavoratori in ragione delle sufficienti garanzie di sostanziale libertà delle loro manifestazioni di volontà offerte dalle condizioni di stipula), agli accordi che gli stessi lavoratori, sia pur con l'assistenza dei Sindacati, contraggono personalmente od a mezzo di mandatari ad hoc muniti di potere ai sensi degli artt. 1704, 1708, 1387, 1392 cod. civ.. (Conf 537/87, mass n 450263; (Conf 6493/84, mass n 438077; (Conf 1140/83, mass n 425917; (Conf 1253/82, mass n 419217; (Conf 2039/82, mass n 419899; (Conf 3093/82, mass n 421026).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1704, Cod. Civ. art. 1708, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7 com. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)