Sez. L, Sentenza n. 15934 del 16/08/2004 (Rv. 575739 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Ditta individuale - Trasformazione in società di capitali - Rapporti già conclusi prima della trasformazione - Trasferimento - Esclusione - Controversia relativa a diritti di credito derivanti da rapporti di lavoro già conclusi non risultanti dai libri contabili obbligatori - Legittimazione ad impugnare della società - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La trasformazione di un'impresa individuale in società implica il trasferimento delle situazioni soggettive attive e passive inerenti all'esercizio dell'impresa ancora in atto al momento della trasformazione dal titolare della ditta individuale al nuovo centro di imputazione rappresentato dalla nuova società, nei limiti previsti dagli artt. 2559 e 2560 cod.civ.; tale successione non si verifica relativamente ai rapporti di lavoro intercorsi con la ditta individuale conclusisi precedentemente alla trasformazione di essa in società di capitali, con la conseguenza che, ove, in relazione a tali rapporti, penda un procedimento, la società non è legittimata a proporre appello e, ove proposto, esso deve essere dichiarato inammissibile, senza che a diversa conclusione possa pervenirsi in caso di intervenuta cessione in favore della società di tutti i contratti stipulati dalla ditta individuale, qualora manchi la prova che il credito controverso risulta dai libri contabili aziendali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)