Sez. L, Sentenza n. 1963 del 10/03/1990 (Rv. 465820 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - AZIENDA INDIVIDUALE - CONFERIMENTO AD UNA SOCIETÀ - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - IN GENERE - AZIENDA INDIVIDUALE - CONFERIMENTO AD UNA SOCIETÀ - EFFETTI.*
In caso di conferimento di un'azienda individuale ad una società - sia essa di persona o di capitali - si verifica un fenomeno traslativo non soggetto alla disciplina dell'art. 2498 cod. civ. (concernente esclusivamente il caso di trasformazione di società da un tipo in un altro, con conseguente passaggio ipso jure dalla prima alla seconda di diritti ed obblighi), ma bensì, ove il trasferimento investa l'intera struttura aziendale o parti di essa idonee a costituire autonome unità organizzative e produttive, alle Disposizioni dettate, per gli aspetti generali del fenomeno stesso, dagli artt. 2558 e segg. cod. civ. e, per quelli particolari attinenti ai rapporti di lavoro, dall'art. 2112 cod. civ., in applicazione del quale sussiste la solidale responsabilità - per i debiti contratti verso i lavoratori anteriormente al trasferimento (anche se al momento di questo i relativi rapporti di lavoro non siano più in atto ed anche se detti debiti conseguano alla disposta integrazione giudiziale della retribuzione ex artt. 36 cost. E 2099 cod. civ.) - del socio conferente e della società nonché, eventualmente, in relazione al tipo di questa, dei soci illimitatamente responsabili. (V 4815/88, mass n 459633; (V 2697/86, mass n 455754; (V 2369/84, mass n 434405; (V 3086/83, mass n 427991).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2498, Cod. Civ. art. 2558
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)