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Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/02/1980 (Rv. 404782 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NUOVE NORME ABROGATIVE DI DIVIETI COSTRUTTIVI PRECEDENTI - RISARCIBILITA DEI SOLI DANNI PRODOTTISI MEDIO TEMPORE.*
Stato
decisa il 1980-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404782-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - NUOVE NORME ABROGATIVE DI DIVIETI COSTRUTTIVI PRECEDENTI - RISARCIBILITA DEI SOLI DANNI PRODOTTISI MEDIO TEMPORE.*

In caso di successione di normative edilizie, la seconda delle quali rimuova divieti costruttivi posti dalla prima, sono risarcibili soltanto i danni prodottisi medio tempore, ossia quelli conseguenti all'illegittimita della costruzione nel periodo compreso tra la sua esecuzione e l'avvento della nuova disciplina.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)