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Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 13/04/1981 (Rv. 412929 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIONE DI NORME EDILIZIE - RIMOZIONE DI DIVIETI COSTRUTTIVI - DANNI RISARCIBILI - INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1981-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412929-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - RISARCIMENTO DEL DANNO - SUCCESSIONE DI NORME EDILIZIE - RIMOZIONE DI DIVIETI COSTRUTTIVI - DANNI RISARCIBILI - INDIVIDUAZIONE.*

In caso di successione di normative edilizie, la seconda delle quali rimuova divieti costruttivi posti dalla prima, sono risarcibili soltanto i danni prodottisi medio tempore, ossia quelli conseguenti all'illegittimita della costruzione nel periodo compreso tra la sua esecuzione e l'avvento della nuova disciplina. (V 2197/68, mass n 334393; (V 165/65, mass n 310189; (Conf 1282/80, mass n 404782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)