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Sez. 2, Sentenza n. 4628 del 21/05/1987 (Rv. 453301 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - IUS SUPERVENIENS - EFFETTI - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIMITAZIONI - ONERE DELLA FRODE.*
Stato
decisa il 1987-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453301-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - IUS SUPERVENIENS - EFFETTI - RISARCIMENTO DEI DANNI - LIMITAZIONI - ONERE DELLA FRODE.*

Alla originaria illegittimità di un'opera edilizia, divenuta legittima in corso di causa per il sopravvenire di una nuova o meno restrittiva disciplina delle distanze, possono essere ricollegati soltanto i danni prodottisi "medio tempore", cioè nel periodo compreso tra l'esecuzione dell'opera e l'avvento della nuova normativa, danni che, comunque, non possono considerarsi "in re ipsa", ma devono essere provati, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., nella loro concreta sussistenza e nella loro entità. (V 4108/85, mass n 441633; (V 1282/82, mass n 404782; (V 2193/81, mass n 412929).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)