Sez. 2, Sentenza n. 5612 del 09/06/1994 (Rv. 486973 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - Foro generale | Giudice Conciliatore - Ufficio di conciliazione avente sede nel comune - Competenza generale dell'ufficio unitariamente inteso - Sussistenza - Divisione del comune in borgate, frazioni e quartieri - Autonomia funzionale di essi - Esclusione - Ripartizione degli affari fra tali articolazioni - Esperibilità del regolamento di competenza - Esclusione.
Competenza civile - Competenza per territorio - Foro generale
L'ufficio giudiziario investito di competenza nel senso tecnico di cui agli artt. 18 e seguenti cod. proc. civ. va, per quanto concerne il Giudice Conciliatore individuato nell'Ufficio di Conciliazione, unitariamente inteso, che ha sede nel Comune, costituendo i distinti uffici previsti dal capoverso dell'art. 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, in relazione all'eventuale divisione del comune stesso in borgate, frazioni e quartieri, mere articolazioni di un medesimo ufficio, prive di autonomia funzionale, onde la violazione dei criteri relativi alla ripartizione degli affari fra tali articolazioni esula dal novero delle questioni deducibili in sede di legittimità con l'istanza di regolamento di competenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)