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Sez. U, Sentenza n. 9630 del 05/11/1996 (Rv. 500338 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Giudice conciliatore - Ufficio di conciliazione avente sede nel Comune - Competenza generale dell'ufficio unitariamente inteso - Sussistenza - Divisione del Comune in borgate, frazioni e quartieri - Autonomia funzionale di essi - Esclusione - Ripartizione degli affari tra tali articolazioni - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500338-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE

La mera possibilità di ripartizione del territorio di un Comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali, in quanto, non essendo riconoscibile alcuna personalità giuridica alle frazioni, alle borgate o ai quartieri, l'ente territoriale elementare, al quale è rapportato l'ufficio del giudice conciliatore è il Comune.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)