Sez. U, Sentenza n. 9630 del 05/11/1996 (Rv. 500338 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Giudice conciliatore - Ufficio di conciliazione avente sede nel Comune - Competenza generale dell'ufficio unitariamente inteso - Sussistenza - Divisione del Comune in borgate, frazioni e quartieri - Autonomia funzionale di essi - Esclusione - Ripartizione degli affari tra tali articolazioni - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE
La mera possibilità di ripartizione del territorio di un Comune in diversi uffici di conciliazione ha scopo esclusivamente interno, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali, in quanto, non essendo riconoscibile alcuna personalità giuridica alle frazioni, alle borgate o ai quartieri, l'ente territoriale elementare, al quale è rapportato l'ufficio del giudice conciliatore è il Comune.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)