Sez. 3, Sentenza n. 4672 del 21/05/1996 (Rv. 497717 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE | Giudice conciliatore - Ufficio di conciliazione avente sede nel Comune - Competenza generale dell'ufficio unitariamente inteso - Sussistenza - Divisione del Comune in borgate, frazioni e quartieri - Autonomia funzionale di essi - Esclusione - Ripartizione degli affari tra tali articolazioni - Questione di competenza - Configurabilità - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO GENERALE
La ripartizione del territorio di uno stesso Comune in diversi uffici di conciliazione, prevista dall'art. 20 dell'ordinamento giudiziario, ha finalità esclusivamente interna, rispondente a criteri organizzativi, e non dà luogo a distinte competenze territoriali - con conseguente non configurabilità della relativa questione - , poiché le borgate, le frazioni e i quartieri non costituiscono entità autonome idonee a determinare, nell'ente territoriale indicato nella predetta norma come "sede" del giudice conciliatore, mutamenti di rilevanza giuridica tale da farle assurgere a distinte unità territoriali ai fini della competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)