Sez. 2, Sentenza n. 726 del 31/03/1967 (Rv. 326773 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN PROPRIO DIRITTO SULLA COSA - MANCATA DIMOSTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ONERE DELL'ATTORE - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL CONVENUTO DI UN PROPRIO DIRITTO SULLA COSA - MANCATA DIMOSTRAZIONE - IRRILEVANZA.*
In tema di rivendicazione spetta all'attore l'Onere di provare, in modo pieno e rigoroso, il suo diritto di proprieta. Anche se la difesa del convenuto sia impostata sulla asserzione di un proprio diritto di proprieta prevalente su quello avversario, la mancata dimostrazione di tale assunto non giustifica l'accoglimento della domanda attrice, in Mancanza di una valida prova che ne dimostri la fondatezza.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)