Sez. 1, Sentenza n. 5078 del 21/05/1998 (Rv. 515653 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Regime forfettario di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 633/72 - Applicabilità nel primo anno di attività e nei successivi - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA e con riguardo all'applicazione del regime forfettario previsto dall'art. 31 del d. P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, la situazione di chi inizia una nuova attività non può essere equiparata a quella di chi in successivi anni di imposta si trovi nelle condizioni di legge che comportano l'applicazione del regime forfettario. Nel primo anno di attività, infatti, il contribuente, che ritenga di realizzare un volume d'affari che comporti l'applicazione dell'art. 31 su citato, deve indicarlo ai sensi dell'art. 35 del d.P.R. n. 633/72 nella dichiarazione di inizio di attività, potendo solo a seguito di tale adempimento fruire del regime forfettario ed evitare, quindi, di essere assoggettato all'IVA secondo il regime ordinario. Scaduto tale anno, la disciplina da applicare è quella prevista dall'art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/72, in base al quale la scelta è richiesta invece nella ipotesi inversa in cui il contribuente voglia optare per il regime ordinario.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)