Sez. 1, Sentenza n. 560 del 22/01/1998 (Rv. 511805 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Regime forfetario ex art. 31 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presupposti - Conseguenze - Operatività automatica - Detraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti di beni o servizi - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
Il regime speciale o forfetario, secondo le disposizioni del primo e del quarto comma dell'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è conseguenza automatica del concorso, nell'ambito di ciascun anno solare, delle condizioni del mantenimento del giro di affari nel limite di lire 2.000.000, e della carenza di una scelta del contribuente per il regime ordinario. Il verificarsi di tali condizioni implica, "ope legis", la quantificazione del debito di imposta nell'ammontare di lire 20.000, e quindi, come necessario corollario, la perdita della possibilità di opporre in detrazione l'IVA pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio d'impresa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)