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Sez. 1, Sentenza n. 2035 del 12/03/1996 (Rv. 496307 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VOLUME DI AFFARI - IN GENERE | Superiore a lire dieci milioni - Assoggettamento al regime forfettario - Conseguenze - Acquisti dei beni e servizi - Detrazione dell'ammontare dell'imposta assolta - Inammissibilità - Limiti - Opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta - Irregolare esercizio - Sanatoria ex art. 3 della legge n. 53 del 1979 o ex art. 5 della legge n. 882 del 1980 - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496307-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - VOLUME DI AFFARI - IN GENERE

In materia di I.V.A., il contribuente, sia che non abbia operato, sia che non abbia realizzato, nell'anno solare, un volume d'affari superiore a lire due milioni, è, per ciò solo, assoggettato al regime forfettario disciplinato dall'art. 31 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, così come modificato dal d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 687, con la conseguenza che risulta, in ogni caso, debitore d'imposta nella misura fissa di lire ventimila, senza possibilità di procedere, ai sensi dell'art. 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, alla detrazione dell'ammontare dell'imposta assolta sugli acquisti dei beni e servizi, a meno che non presenti tempestivamente la dichiarazione di rinuncia (al regime di esonero) di cui al predetto art. 31 del d.P.R. n. 633 del 1972, che è condizione indispensabile per il passaggio dal regime forfettario a quello ordinario con la possibilità di far valere i suddetti crediti d'imposta. L'irregolare esercizio dell'opzione per il regime normale di applicazione dell'imposta non può ritenersi sanata a norma dell'art. 3 della legge 19 febbraio 1979 n. 53 o dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980 n. 882, in quanto entrambe le disposizioni non sono dirette a valorizzare, sanandone l'efficacia, le dichiarazioni inidonee, ma impongono al contribuente l'onere specifico di presentare entro un termine determinato un'apposita dichiarazione per sanare la posizione fiscale irregolare.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1973 num. 633 art. 31, DPR 23/12/1974 num. 687 art. 1, Legge 19/02/1979 num. 53 art. 3, Legge 22/12/1980 num. 882 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)