Sez. 6, Sentenza n. 35415 del 19/09/2006 Ud. (dep. 23/10/2006) Rv. 234827 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche normative introdotte nel trattamento sanzionatorio con la legge n. 49 del 2006 - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Condizioni - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei motivi, non consente l'applicazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (introdotta con l'articolo 4 bis del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49), giacché deve ritenersi formato il giudicato che preclude la possibilità di applicare la disciplina più favorevole al reo.
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)