Sez. 6, Sentenza n. 24718 del 09/05/2006 Ud. (dep. 18/07/2006) Rv. 234370 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifiche normative al trattamento sanzionatorio introdotte con la L. n. 49 del 2006 - Impugnazione - Applicazione dello "ius superveniens" più favorevole - Condizioni - Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
L'applicabilità, anche d'ufficio, in Cassazione della legge penale più favorevole, conseguente alla riduzione dei minimi edittali della pena della reclusione prevista per il reato di cui all'articolo 73, comma primo, d. P.R. ottobre 1990 n. 309 (ad opera del D.L. 30 dicembre 2005 n. 272, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006 n. 49, con cui si è fissato in sei anni, al posto dell'originaria misura di otto anni, il limite minimo della pena detentiva) è consentita quando il ricorso sia infondato, ma non anche quando sia inammissibile, giacché l'inammissibilità rende "ab origine" insussistente il rapporto processuale di impugnazione. (La Corte, esclusa l'inammissibilità del ricorso, ha ritenuto la pena illegale, in ragione dello ius superveniens, e poichè il giudice di merito l'aveva determinata partendo dall'allora previsto "minimo edittale", ha ritenuto di poter essa stessa direttamente rideterminare la pena, ex articolo 609, comma secondo, cod. proc. pen., partendo dal "nuovo" minimo edittale).
Riferimenti normativi: Legge 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)