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Sez. 4, Sentenza n. 25644 del 21/05/2008 Ud. (dep. 24/06/2008) Rv. 240848 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Inammissibilità originaria dell'impugnazione - Questioni rilevabili d'ufficio.
Stato
decisa il 2008-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240848-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

L'inammissibilità originaria dell'impugnazione, per la genericità e la manifesta infondatezza dei motivi, consente soltanto il rilievo della "abolitio criminis" o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice oggetto dell'imputazione, precludendo il rilievo d'ufficio di ogni altra questione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto preclusa dall'inammissibilità originaria del ricorso per cassazione la rilevabilità di questioni di competenza ex art. 21 cod. proc. pen. e di una sopravvenuta favorevole "mutatio legis").

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)