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Sez. 5, Sentenza n. 18758 del 05/09/2014 (Rv. 631925 - 01)

TRIBUTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO | Sottoscrizione - Da parte di un funzionario, non capo dell'ufficio - Delega - Necessità - Onere della prova a carico dell'Amministrazione finanziaria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-09-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631925-01

TRIBUTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTENUTO

In tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 56 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell'ufficio, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell'ufficio.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)