Sez. 5, Sentenza n. 22803 del 09/11/2015 (Rv. 637205 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Delega ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Necessaria indicazione del nominativo del delegato - Omissione - Nullità della delega e dell'atto impositivo.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.
Riferimenti normativi: DPR 20/09/1972 num. 600 art. 42, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Legge 19/06/2015 num. 78 art. 4 lett. BI CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)